- calo di fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. Se il beneficiario dell’esonero svolge attività in più studi professionali o più società, il requisito si dovrà verificare sullo studio/società nella quale il soggetto svolge in modo prevalente la sua attività. Se invece svolge sia attività individuale che in studi/società, si guarderà solo l’attività individuale;
- reddito da lavoro o dall’attività che comporta l’iscrizione previdenziale nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 50.000 euro. Per le gestioni INPS si deve guardare il reddito imponibile del quadro RR, sez.I o II del Modello Redditi PF 2020 sul 2019. Per le casse previdenziali il reddito determinato secondo il principio di cassa;
- tali 2 prime condizioni non sono da verificarsi per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020;
- regolarità contributiva (DURC regolare) a far data dal 1.11.2021. Quindi è assicurata anche per i versamenti effettuati fino al 31.10.2021 (circ. Inps 124/2021, par. 3.1). La regolarità verrà verificata d’ufficio.;
- nessun contratto di lavoro subordinato (eccetto quello intermittente);
- nessuna pensione diretta (eccetto assegno ordinario di invalidità o emolumenti corrisposti a titolo di invalidità);
- tutte le condizioni sinora descritte non devono essere verificate per il personale sanitario già in quiescenza.
Ai fini pensionistici il mancato versamento non determina un “buco contributivo”: l’accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto per l’anno 2021 sarà integrale (art. 1, D.M. 17.05.2021 e circ. Inps 124/2021, par. 4).
Per la gestione artigiani/commercianti l’esonero si applica sulle rate dei fissi 1°, 2° e 3° (ossia solo su quelle che si versano nel 2021), mentre per la gestione separata sugli acconti 2021 (versati in “giugno”, ossia “settembre” e novembre 2021). Per le casse private si applica ai contributi relativi al 2021 e versati nel 2021.
La domanda va presentata sul proprio cassetto previdenziale o sul sito della propria cassa accedendo attraverso le proprie credenziali.
In caso siano già stati effettuati i versamenti, si potrà chiedere a rimborso o in compensazione l’eccesso versato rispetto al dovuto, presentando domanda entro il 31.12.2021.
