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Imposte e tasse 26 Febbraio 2020

Esonero corrispettivi telematici dopo il 2019-2020

La misura non ha portata soggettiva, ma deve essere ricavata dalle specifiche disposizioni che riguardano le singole operazioni Iva riferite alle differenti attività poste in essere dai contribuenti. Forfetari compresi

L’Agenzia delle Entrate (circolare 21.02.2020, n. 3) interviene sull’esonero dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Il documento afferma che l’esonero non ha portata soggettiva, ma deve essere ricavato da specifiche disposizioni che riguardano le singole operazioni Iva delle differenti attività poste in essere dai contribuenti (vedi oltre l'elenco). I forfetari, per esempio, non sono esonerati, salvo che l’attività svolta non rientri tra quelle esonerate. Si segnala che la circolare non fornisce indicazioni sull’esonero per marginalità dei ricavi riferita agli anni successivi al 2019 e 2020. Momento dell’emissione - Il documento commerciale deve essere emesso: al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale; al momento della consegna del bene o dell’ultimazione della prestazione, se precedenti. L’Iva sull’operazione rimane dovuta in base al momento in cui si realizza l’esigibilità ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 633/1972. Nel caso di emissione al momento della consegna dei beni senza il pagamento del corrispettivo, il documento commerciale deve contenere la dicitura “corrispettivo non riscosso”; all’atto del pagamento, non è necessaria l’emissione di un ulteriore documento. Dal 1.01.2020, gli esoneri (non più temporanei e limitati al 2019, ma sostanzialmente...

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