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Imposte e tasse 16 Ottobre 2020

Il regime di esonero Iva è prerogativa dell'imprenditore agricolo

Il limite di sbarramento alla soglia di 7.000 euro nelle possibili sfaccettature.

L'esonero dagli obblighi Iva nel caso di mancato superamento della soglia di 7.000 euro è consentito esclusivamente a chi svolge un’attività agricola e quindi rientra nel regime della cosiddetta Iva agricola. Potrebbe apparire una considerazione ovvia, ma non trova però riscontro in quella che è invece l'interpretazione, a volte estensiva e distorta, del regime Iva agricolo nella sua applicazione pratica. Secondo l'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (in caso di inizio di attività, che prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito da almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte prima del medesimo D.P.R. 633/1972, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. I committenti in regime d'impresa che acquistano prodotti o servizi da tali soggetti esonerati devono emettere autofattura, applicando ai fini Iva la percentuale di compensazione del prodotto agricolo acquistato. Copia dell'autofattura deve essere consegnata al produttore, il quale provvederà a conservarle insieme alle fatture di acquisto che, oltre alla conservazione, ha l'obbligo di numerare. Lo stesso art. 34, c. 2, definisce in modo chiaro e inequivocabile chi sono i produttori agricoli indicando (oltre agli organismi agricoli...

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