Esportazione temporanea e reintroduzione in franchigia
La circolare 18.12.2024, n. 27/D fornisce ulteriori chiarimenti relativi al regime di esportazione temporanea e alla successiva reintroduzione in franchigia.
L’esportazione temporanea consiste nella possibilità di inviare beni in territorio extra-UE segnalando agli uffici doganali di competenza che gli stessi, in un momento successivo, verranno reintrodotti nel territorio doganale dell’Unione. Tale procedura trova applicazione nel momento in cui non sia possibile ricorrere ad altri strumenti come, ad esempio, il Carnet ATA. A differenza dell’importazione temporanea, le cui casistiche sono disciplinate dal regime dell’ammissione temporanea previsto dal diritto unionale, il CDU non prevede uno specifico istituto volto a disciplinare l’ipotesi di merci destinate a essere esportate per poi tornare nel territorio dell’Unione nello stesso Stato in cui erano state esportate, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall’uso. Per l’esportazione temporanea occorre far riferimento alle regole che disciplinano l’esportazione e la successiva reintroduzione in franchigia.L’art. 72 D.Lgs. 26.09.2024, n. 141 ha previsto un procedimento autorizzatorio, finalizzato a facilitare le operazioni di esportazione temporanea e la successiva reintroduzione in franchigia (nel termine dei 3 anni previsto dall’art. 203 del CDU).È richiesta un’autorizzazione preventiva all’Ufficio competente per l’esportazione, in modo da agevolare la successiva reimportazione. Difatti, il rilascio dell’autorizzazione consente di identificare con precisione le merci in esportazione, al fine di facilitare e velocizzare la successiva...