Esportazioni e prova di uscita dei beni dal territorio della UE
La prova della uscita delle merci dal territorio dell’Unione Europea è un aspetto essenziale per mantenere il regime di non imponibilità ed evitare pesanti sanzioni ai fini Iva. Questa prova deve essere esibita in caso di verifica fiscale.
L’art. 8 D.P.R. 633/1972 esplicita le esportazioni che sono non imponibili nel territorio italiano. Il citato articolo si riferisce a tre fattispecie di cessione all’esportazione: le esportazioni dirette; le esportazioni indirette; le esportazioni improprie.
Si verifica il caso della cessione all’esportazione diretta, disciplinata dall’art. 8, c. 1, lett. a), quando il soggetto passivo identificato in Italia trasporta, oppure spedisce, fuori dalla UE beni che vengono venduti a un soggetto passivo situato in territorio extra-UE; in questa fattispecie il trasporto potrebbe avvenire con mezzi propri oppure essere affidato a un soggetto terzo.
Per l’esecuzione dell’esportazione definitiva occorre presentare nella dogana di partenza e nella dogana di destinazione una serie di documenti che possono variare in base al prodotto e al Paese di destinazione dei beni da esportare. Fra i documenti da produrre vi sono i seguenti:
la documentazione derivante da normativa speciale dei beni;
il documento di trasporto;
la fattura in tre copie;
il certificato di origine dei beni.
Alcuni dati da inserire nella fattura sono i seguenti:
numero progressivo;
data di emissione;
destinatario;
porto di destinazione;
numero di colli;
peso lordo;
massa netta;
voce di tariffa dei beni.
Il documento di trasporto varia in base al mezzo di trasporto utilizzato: lettera di vettura nel caso di aereo; polizza di carico nel caso...