Esportazioni improprie ex art. 8/b e recupero dell’Iva regolarizzata
È recuperabile l’Iva regolarizzata per presunta mancata esportazione. Con la recente riposta 32/E l’Agenzia ha rivisitato i termini (dies a quo e dies quem) tenendo conto delle disposizioni in materia di detrazione in vigore dal 2017.
Su RatioQuotidiano del 28.07.2023 avevamo ricordato le caratteristiche delle esportazioni “improprie” (art. 8/b), ossia quando il trasporto o spedizione fuori UE avviene a cura del cessionario non residente o per suo conto. Abbiamo anche ricordato che per tale casistica:
l’esportazione dovrebbe avvenire entro 90 giorni dalla consegna dei beni ma che gli insegnamenti Ue vietano accertamento dell’Iva non addebitata se l’esportazione risulta effettuata (e provata) ancorché successivamente, ma prima dell’accertamento;
non contrasta con i citati insegnamenti la previsione sanzionatoria dell’art. 7 c. 1 D.Lgs. 471/1997 (dal 50 al 100% dell’Iva prevista) per il mancato rispetto dei citati 90 gg; per la direttiva non è vietato, infatti, che uno Stato possa fissare condizioni finalizzate a prevenire evasione ed elusione prevedendo a tal fine sanzioni (proporzionali) per il mancato rispetto di dette condizioni;
la citata sanzione non è dovuta se il fornitore provvede a regolarizzare l’operazione emettendo verso il cliente estero una nota di debito di sola Iva entro i 30 gg successivi ai 90, cioè entro i 120 giorni totali, versando (letteralmente entro il termine medesimo) l’imposta all’Erario.
Rimane pacifico che la sanzione non è irrogabile, perché l’operazione rimane non imponibile, se l’esportazione risulta avvenuta entro 120 giorni dalla consegna...