In base al tenore letterale della norma non è prevista un'espressa incompatibilità tra l'essere una start-up innovativa iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e la richiesta di iscrizione nella sezione speciale degli incubatori certificati. Lo si evince dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico 18.02.2021, prot. 45951 con la quale il Mise risponde al quesito posto da una Camera di Commercio.
A differenza delle Pmi innovative, per le quali è fatto divieto esplicito di contestuale iscrizione alle 2 sezioni speciali delle start-up e delle Pmi ex art. 4, c. 1, lett. d) D.L. 3/2015, convertito dalla L. 33/2015, nel caso specifico manca ogni simile riferimento. Sicchè si deve ritenere pacifico che una start-up possa essere anche incubatore. Non solo, dalla lettura dell'art. 25, c. 8 D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, si ricava che non esistono 2 sezioni (una per le start-up e una per gli incubatori), ma un'unica sezione, “a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”.
Per l'incubatore certificato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 25, c. 5 D.L. 179/2012, è istituita, ai sensi del successivo c. 8, “una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 C.C., a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato...