Tra le complesse disposizioni introdotte dall’art. 4 D.L. 124/2019, figurano anche quelle che prevedono l’estensione del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera. Più precisamente la norma ha introdotto nell’art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-quinquies che, in ambito Iva, dispone l’estensione del reverse “alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Trattandosi di misura in deroga, l’entrata in vigore ci sarà solo dopo (eventuale) autorizzazione comunitaria e comunque la norma non si applicherà “alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276”.
Due sono i casi di esclusione soggettiva previsti: l’uno, dal lato prestatore, riguarderà il lavoro somministrato dalle agenzie di lavoro interinale; l’altro, dal lato del committente, per le prestazioni...