Il sistema Infoil (controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti energetici) è stato elaborato per i depositari autorizzati che devono adeguarsi all’obbligo di vigilanza fiscale; è quindi per una migliore funzione di controllo (e di conseguenza di tutela fiscale) che gli impianti soggetti al regime di deposito fiscale vengono assoggettati all’obbligo di installazione di strumenti di misura. In tal modo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può procedere all’accertamento e alla liquidazione dell’imposta, avvalendosi delle determinazioni quantitative del sistema medesimo. Il D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito dalla L. 19.12.2019, n. 157, ha introdotto l’obbligatorietà dell’adozione del sistema Infoil per gli esercenti depositi fiscali di cui all’art. 23, c. 3 e 4, TUA, di benzina e gasolio utilizzati come carburante, di capacità non inferiore ai 3.000 metri cubi.
La ratio di tale norma è certamente da individuarsi nella necessità e volontà di adeguamento del sistema di tracciamento dei citati prodotti energetici, al fine di uniformare le procedure di controllo dell’accertamento sui depositi con quelle già in essere nelle raffinerie e stabilimenti di produzione. Tale obbligo, ai sensi dell’art. 10, doveva entrare in vigore dal 30.06.2020: tuttavia, l’art. 130, c. 1, lett. c), D.L....