L'Amministrazione Finanziaria ha la facoltà, nell'ambito dei propri poteri istruttori, di acquisire la documentazione relativa non solo ai conti correnti intestati ai contribuenti accertati, ma anche a quelli intestati a soggetti terzi; non di rado, infatti, per evitare i controlli sul conto corrente alcuni soggetti ricorrono alla cosiddetta interposizione fittizia, vale a dire intestano il conto ad un'altra persona che funziona però solo da prestanome.
Tuttavia, questa circostanza non può condurre alla diretta operatività della presunzione legale relativa tipica degli ordinari accertamenti bancari, risultando necessaria appunto la dimostrazione che i redditi non appartengono al possessore apparente (soggetto terzo), bensì al possessore effettivo (contribuente accertato).
Quindi, l'utilizzo delle risultanze dei conti correnti bancari intestati a soggetti diversi dal contribuente accertato è legittimo solo se l'Ufficio dimostra il carattere fittizio dell'intestazione del conto o, comunque, la sostanziale riferibilità al contribuente delle posizioni creditorie e debitorie annotate sullo stesso conto. La prova dell'interposizione fittizia è necessaria perché non può ritenersi automaticamente operante la presunzione legale relativa.
La prova dell'interposizione fittizia può essere fornita con presunzioni (o indizi) purché gravi, precisi e...