In data 27.07.2021 è stata emanata la circolare interpretativa n. 30/2021 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che fornisce le tempistiche e ricorda la nuova disciplina dei depositi commerciali di prodotti energetici (compresi gasolio e benzina).
Infatti, con l’art. 1, c. 1075, L. 30.12.2020, n.178, è stato modificato l’art. 10, c. 1, D.L. 26.10.2019, n.124, estendendo anche agli esercenti dei depositi commerciali di cui all’art. 25, c. 1, D. Lgs. n. 504/1995 (TUA), di capacità non inferiore a 3.000 mc, l’obbligo di dotarsi, entro il 31.12.2021, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione del sistema INFOIL.
Tale obbligo, già previsto per i depositi fiscali (determinazione direttoriale 31.07.2020, prot. 266728/RU) è stata quindi esteso anche ai depositi commerciali, a decorrere dal 1.01.2021.
Entro 90 giorni antecedenti il 31.12.2021 (quindi entro il 2.10.2021) l’esercente del deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa, con capacità di stoccaggio complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi, sarà tenuto a presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente una relazione tecnica recante la descrizione del piano di adeguamento delle dotazioni dei...