Nelle operazioni con l'estero, dove non opera la fattura elettronica il legislatore ha previsto l'esterometro, ossia il nuovo adempimento mensile che, considerata la proroga, dovrà essere gestito per gennaio, febbraio e marzo entro fine aprile 2019. L'art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015 individua “nei soggetti passivi di cui al comma 3”, ossia in quelli tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica, i soggetti tenuti alla comunicazione dei “dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”.
Esclusioni soggettive. Considerato il richiamo, sono chiaramente esclusi i minimi, i forfetari, i soggetti che applicano la L. 398/1991 con proventi fino a € 65.000, nonché (come confermato nell'interpello n. 67/2019) i soggetti non stabiliti ancorché identificati in Italia. Letteralmente la norma non dispensa (è opportuno pertanto attendere chiarimenti) nemmeno gli operatori sanitari per i quali vige nel 2019 il divieto di emissione della fattura elettronica (art. 10-bis D.L. 119/2018 e art. 9-bis, c. 2 D.L. 135/2018) né gli agricoltori in regime di esonero (tout court esonerati, invece, dallo spesometro 2018 per effetto dell'art. 11, c. 2-quater D.L. 87/2018).
Operazioni escluse. La norma esclude le operazioni per le quali “è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali...