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Imposte e tasse 28 Ottobre 2021

Esterovestizione, basta la presenza di direttive

La pronuncia della Cassazione per un caso di fittizia residenza fiscale estera.

La sentenza della Cassazione 6.07.2021, n. 19000 si riferisce al caso di fittizia residenza fiscale estera di una Spa, la quale aveva dichiarato di avere sede legale in Lussemburgo per usufruire di un trattamento fiscale meno gravoso rispetto a quello italiano. L'Agenzia delle Entrate aveva accertato un importante reddito imponibile ai fini IRPEG per l'annualità 2000 e, a seguito di un PVC della Guardia di Finanza con cui era stato verificato che la società era in realtà esterovestita, aveva rideterminato l'imposta con un avviso di accertamento. L'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione Finanziaria fu impugnato a mezzo ricorso dalla contribuente, la quale sosteneva che lo stesso mancava di motivazione, e che l'Amministrazione Finanziaria avesse violato norme procedimentali riguardanti i termini per la notifica dell'atto impositivo. La Commissione tributaria regionale respinse la censura della società appellante, ritenendola superata dal fatto che l'atto impositivo conteneva un rinvio per relationem al PVC e fece valere l'art. 43, c. 3 D.P.R. 600/1973 (in vigore dal 2006) per quanto riguarda i termini dell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate, di contro, presentò un ricorso incidentale in cui contestava alla contribuente la falsa o mancata applicazione dell'art. 55 del Tuir. La C.T.R. ha quindi confermato l'esterovestizione della Spa in ragione di elementi univoci e concordanti...

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