Esterovestizione, la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta all’interpello 17.01.2022, n. 27 sono state fornite indicazioni sull’applicazione della disciplina sull’esterovestizione di cui all’art. 73, c. 5-bis del Tuir.
Alfa è una società fiscalmente residente in X, destinata a svolgere l’attività del settore Y. Questa società è controllata per il 51% da una società italiana e per il restante 49% dal sig. Caio che ha residenza fiscale in X, non è una holding e non detiene partecipazioni in altre società, italiane o estere.
Alfa, che fino a oggi, a causa dell’emergenza sanitaria, non ha ancora iniziato a svolgere la propria attività, chiede chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina sull’esterovestizione di cui all’art. 73, c. 5-bis del Tuir. In particolare, la società istante chiede:
se la disciplina dell’esterovestizione possa essere applicata ad Alfa, dal momento che non possiede partecipazioni in società italiane;
se il requisito previsto dal c. 5-bis, lett. b), nel descrivere la condizione dell’organo di gestione “composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato”, si riferisca a una prevalenza quantitativa/numerica dei consiglieri residenti in Italia escludendo una valutazione qualitativa riferita ai poteri dei vari amministratori.
La soluzione interpretativa prospettata dall’Istante mette in evidenza il fatto che la disciplina dell’esterovestizione si applichi per società localizzate all’estero con partecipazioni di controllo in società o enti residenti in Italia. In questo...