La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 15.03.2022, n. 8297, è di nuovo tornata a esprimersi in materia di esterovestizione societaria, confermando l’assunto della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con decisione n. 59/32/2013, annullò un avviso di accertamento, ritenendo che la documentazione raccolta nel corso della verifica fiscale, nonostante dimostrasse lo svolgimento di servizi amministrativi in Italia, non fosse sufficiente a provare l’esterovestizione contestata.
È indubbio che la determinazione della residenza fiscale, in presenza di società estere, costituisce un problema particolarmente sentito dall’Amministrazione Finanziaria che, nel corso delle attività ispettive, ricerca sempre indizi attraverso i quali contestare la residenza all’estero delle società, configurando la presenza di un soggetto formalmente estero, ma fiscalmente residente sul territorio nazionale.
L’art. 73 del Tuir individua 3 criteri di collegamento per la determinazione della residenza fiscale delle società:
la sede legale che è quella risultante dallo statuto della società o dall’atto costitutivo e rappresenta un criterio di natura meramente formale;
la sede dell’amministrazione che ne rappresenta la sede effettiva, è il luogo stabilmente utilizzato per gli uffici della società per il compimento degli affari, nonché sedi ove si...