Di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul tema delle pretese fiscali dell’Amministrazione Finanziaria a carico di associazioni sportive dilettantistiche che erano cessate nel momento in cui la verifica aveva avuto inizio, si tratta in particolare delle ordinanze n. 25451/2021 e 899/2022.
La tesi a cui giunge la Corte è che l’estinzione del sodalizio sportivo, privo di riconoscimento giuridico, non è ostativo per verifiche fiscali successive allo scioglimento dell’ente; i verificatori possono far valere le pretese fiscali direttamente nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Occorre rammentare che l’art. 38 c.c. stabilisce, in tema di associazioni non riconosciute e responsabilità, che quest'ultima non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto. In ambito tributario questo principio non esclude che per i debiti d'imposta sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni che per il tributo non corrisposto, il soggetto che ha diretto la gestione complessiva dell’associazione in periodo di relativa investitura e in ogni caso lo scioglimento del sodalizio non riconosciuto non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio in base al principio di...