Il paradosso consistente nella trasfigurazione di un dato formale (Il codice attività Ateco dichiarato in riferimento all’oggetto societario) ha condotto la Cassazione a una conclusione non condivisibile e a tratti incomprensibile (Cass. 29322/2018). In concreto, i giudici di Piazza Cavour hanno stimato fosse strumento probatorio sufficientemente adeguato, per dedurre l'inesistenza di operazioni, la sola divergenza tra il codice attività dichiarato dal fornitore di beni e l’attività effettivamente svolta e oggetto di fatturazione.
La questione riguarda le metodologie presuntive, fruibili in sede di accertamento per giungere a contestare l'effettività delle operazioni poste in essere e, di conseguenza, la loro inerenza: sono aspetti costantemente al centro dell’attenzione della giurisprudenza di legittimità, tuttavia sempre più spesso si giunge, come nel caso in commento, a conclusioni carenti di rigore logico, primariamente correlato al metodo di argomentazione probatoria, soprattutto in quei casi in cui la decisione si disancora totalmente dal dato normativo cui è importante ci si attenga: le norme, infatti, sia direttamente che in via di interpretazione sistematica, dovrebbero essere osservate soprattutto dalla Suprema Corte di Cassazione (lo impone a onor del vero l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario).
Nel caso in esame, la Cassazione ha per così dire avallato un accertamento...