RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 19 Marzo 2019

Estraneità all'oggetto sociale? Sono operazioni inesistenti


Il paradosso consistente nella trasfigurazione di un dato formale (Il codice attività Ateco dichiarato in riferimento all’oggetto societario) ha condotto la Cassazione a una conclusione non condivisibile e a tratti incomprensibile (Cass. 29322/2018). In concreto, i giudici di Piazza Cavour hanno stimato fosse strumento probatorio sufficientemente adeguato, per dedurre l'inesistenza di operazioni, la sola divergenza tra il codice attività dichiarato dal fornitore di beni e l’attività effettivamente svolta e oggetto di fatturazione. La questione riguarda le metodologie presuntive, fruibili in sede di accertamento per giungere a contestare l'effettività delle operazioni poste in essere e, di conseguenza, la loro inerenza: sono aspetti costantemente al centro dell’attenzione della giurisprudenza di legittimità, tuttavia sempre più spesso si giunge, come nel caso in commento, a conclusioni carenti di rigore logico, primariamente correlato al metodo di argomentazione probatoria, soprattutto in quei casi in cui la decisione si disancora totalmente dal dato normativo cui è importante ci si attenga: le norme, infatti, sia direttamente che in via di interpretazione sistematica, dovrebbero essere osservate soprattutto dalla Suprema Corte di Cassazione (lo impone a onor del vero l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario). Nel caso in esame, la Cassazione ha per così dire avallato un accertamento...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.