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Imposte e tasse 13 Febbraio 2019

Estromissione agevolata 2019, non per tutti


Entro il 31.05.2019, l’imprenditore individuale che possedeva beni immobili strumentali di cui all’art. 43, c. 2 D.P.R. n. 917/1986 alla data del 31.10.2018, può optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso al 1.01.2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap, pari all’8%. Possono accedere al beneficio, come nelle passate edizioni (L. 244/2007), solo gli imprenditori individuali, sia che abbiano adottato il regime contabile semplificato che quello ordinario. Sono esclusi gli esercenti arti e professione e le società costituite in qualsiasi forma. Ulteriore condizione per accedere al beneficio è che gli immobili (fabbricati e terreni) siano strumentali, sia per natura (art. 43, c. 2), che per destinazione. Restano quindi esclusi gli immobili che costituiscono beni merce. Non possono accedere all’agevolazione nemmeno gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto o usufrutto l’unica azienda prima del 1.01.2019, in quanto hanno perso la qualifica di imprenditore individuale. Non possono essere oggetto di estromissione agevolata gli immobili di civile abitazione utilizzati promiscuamente per l’esercizio d'impresa e per le esigenze personali o familiari dell’imprenditore. Gli immobili in leasing, invece, possono essere estromessi solo se riscattati alla data del 31.10.2018....

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