Estromissione agevolata, nuove indicazioni sull’abuso di diritto
La risposta all’interpello n. 456/2023 argina la libertà di scelta nelle estromissioni agevolate. Sembrerebbe emergere l’elusività di scelte di per sé legittime che garantiscono un risparmio di imposta qualificato indebito se derivante da scelte concatenate.
Nell’interpello n. 456/2023 è descritta la seguente sequenza: una società scinde a favore di una Newco un vecchio patrimonio immobiliare, esegue una trasformazione agevolata versando l’imposta sostitutiva sui valori catastali; quindi, cede gli immobili sfruttando il regime di esenzione dovuto al possesso quinquennale, liquida la società e distribuisce i proventi tra i soci.
Con una certa sorpresa notiamo che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto indebito il vantaggio fiscale ottenuto tramite l’operazione enfatizzando che la scelta di utilizzare il valore catastale (in sostituzione di quello normale) risulta chiaramente effettuata dall'Istante nella consapevolezza della riduzione del carico fiscale dell'intera operazione. Tuttavia, l’Agenzia nella stessa risposta dimostra di non voler negare il principio espresso nello Statuto del contribuente, secondo il quale, in generale, la scelta operata dal contribuente tra 2 o più alternative poste dal legislatore sul medesimo piano non è sindacabile sotto il profilo dell'abuso del diritto. Eppure, parrebbe che tale libertà di scelta trovi un argine qualora si innesti nell’ambito di altre scelte anch’esse singolarmente considerate altrettanto legittime e non sindacabili, che possano determinare un risultato complessivo, dato dall’insieme del loro concreto concatenarsi, in contrasto con la ratio delle norme invocate o con principi...