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Imposte e tasse 16 Ottobre 2019

Estromissione, disco verde per i forfetari

In tali casi non opera l'art. 58, c. 3 D.P.R. 917/1986 che prevede il realizzo di plusvalenza quando i beni vengono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 391/2019, ha legittimato l'estromissione del fabbricato strumentale dalla sfera dell'impresa dell'imprenditore individuale che applica il regime forfetario, senza realizzo di plusvalenza. Si ricorda che il regime forfetario, previsto dall'art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014, si applica alle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, con ricavi dell'anno precedente di ammontare non superiore a 65.000 euro. La norma relativa alla determinazione del reddito (comma 64) non contiene alcun riferimento al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e minusvalenze, le quali sono invece rilevanti fiscalmente per i contribuenti che applicano il regime dei contribuenti minimi (L. 244/2007). Le plusvalenze e minusvalenze nel regime forfetario non rilevano nemmeno se il bene strumentale fu acquistato quando l'imprenditore individuale applicava un altro regime di imposta, semplificato o ordinario che fosse, deducendo gli ammortamenti. L'imprenditore individuale che possiede un fabbricato strumentale sia per natura che per destinazione, qualora lo abbia annotato nell'inventario o nel libro dei beni ammortizzabili, deve considerarlo come bene relativo all'impresa. Quindi, l'immobile concorre a formare il reddito di impresa e al momento della destinazione a finalità estranee, genera plusvalenza tassabile. È una fattispecie che può generare una...

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