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Agricoltura ed economia verde 18 Marzo 2026

Etichettatura DOP e IGP: nuovi chiarimenti per produttori e operatori

Il MASAF chiarisce l’applicazione del Regolamento UE 2024/1143: dal 14.05.2026 sarà obbligatorio indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo della denominazione DOP o IGP, anche per prodotti sfusi o realizzati da più soggetti.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MASAF) ha fornito chiarimenti operativi in vista dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, comprese le specialità tradizionali garantite, nonché le indicazioni facoltative di qualità.La circolare 6.03.2026, n. 110473 precisa l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore responsabile nella fase produttiva o nella trasformazione sostanziale dei prodotti DOP e IGP, nello stesso campo visivo della denominazione geografica. Per “campo visivo” si intende l’area dell’etichetta o dell’imballaggio leggibile da un unico punto di vista, senza necessità di ruotare il prodotto, come definito dall’art. 2, par. 2, lett. k) del Regolamento (UE) n. 1169/2011.L’indicazione può essere riportata anche sulla retro-etichetta, purché visibile almeno una volta da un unico angolo visuale. Per “produttore” si intende la persona fisica o giuridica iscritta al sistema di controllo della DOP o IGP di riferimento, mentre “operatore” è colui che realizza la fase di produzione o la trasformazione sostanziale del prodotto. Nel caso di più produttori, può essere indicato uno solo, preferibilmente quello responsabile della fase in cui il prodotto acquisisce le caratteristiche distintive.Il MASAF chiarisce inoltre che il nome commerciale o il marchio non sostituiscono l’indicazione...

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