ETS alla verifica della qualifica di enti non commerciali
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) con un documento del 26.10.2022 ha analizzato le recenti modifiche al Codice del Terzo settore introdotte dal decreto Semplificazioni convertito in legge.
Dal punto di vista della disciplina fiscale, il documento ricorda le modifiche operate sull’art. 79 D.Lgs. 117/2017, nell’ottica di armonizzare la disciplina domestica alle posizioni comunitarie, per la qualificazione dell’enti del Terzo settore come ente commerciale o non commerciale ai fini dell’imposizione diretta, a quella delle imposte indirette e dei tributi locali, al sistema delle deduzioni e delle detrazioni riconosciute a fronte di erogazioni liberali effettuate a favore di tali enti e alla disciplina fiscale destinata, in particolare, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, nonché in relazione alla tenuta delle scritture contabili.
Il primo intervento analizzato riguarda l’art. 54 D.Lgs. 117/2017 in tema di trasmigrazione dei registri esistenti e, senza aggiungere molto a quello che è il contenuto delle disposizioni indicate, si dà atto che, con l’art. 25-bis D.L. 73/2022 convertito, il legislatore, integrando il comma 2, ha sospeso dal 1.07.2022 al 15.09.2022 il termine dei 180 giorni previsto per la verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.
L’art. 26, c. 1, lett. a) n. 1 D.L. 73/2022 ha inserito, nel comma 2 del citato art. 79, una preziosa indicazione per la verifica dei “costi effettivi”, intervenendo sulla qualificazione commerciale o non commerciale dell’ente in relazione...