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ETS ed Enti non commerciali 23 Febbraio 2026

ETS: check-list per i bilanci al 31.12.2025

La storica associazione delle società di revisione italiane ha pubblicato la lista di controllo per i bilanci degli enti del Terzo Settore chiusi dal 31.12.2025.

Assirevi ha pubblicato la check-list aggiornata per i bilanci degli enti del Terzo settore chiusi dal 31.12.2025. Non è un semplice elenco di voci da spuntare, bensì è uno strumento di lavoro pensato per supportare concretamente i soggetti incaricati della revisione legale e chi redige materialmente il bilancio. La lista va letta congiuntamente con la check-list dei principi di redazione del bilancio di esercizio, nella misura in cui risulti compatibile, perché la predisposizione del bilancio degli ETS deve rispettare le clausole generali, i principi generali di bilancio e i criteri di valutazione del Codice Civile e degli Oic, ma solo in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie di questi soggetti.

È opportuno preliminarmente ricordare che l’obbligo di redazione del bilancio in forma completa, quindi stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione secondo il D.M. 05.03.2020 e la L. 104/2024, riguarda gli enti con ricavi, rendite o proventi pari o superiori a 300.000 euro o in ogni caso dotati di personalità giuridica. Al di sotto di tale soglia è ammesso il rendiconto per cassa. In quel caso l’Oic 35 non trova applicazione.

Nella check-list Assirevi per i bilanci ETS ogni voce richiama fonti normative e documenti interpretativi. Il cuore tecnico è rappresentato dall’Oic 35. Il principio affronta, anzitutto, il tema della continuità aziendale: il concetto di going concern, mutuato dall’Oic 11, viene adattato alla realtà non profit. L’organo amministrativo deve valutare la capacità dell’ente di operare per almeno 12 mesi dalla data di bilancio. Ma la continuità di un Ets non si misura solo con indicatori economici. Conta la sostenibilità delle attività istituzionali e la stabilità delle fonti di finanziamento.
Un altro profilo delicato riguarda costi e proventi figurativi. L’Oic 35 consente di indicare in calce al rendiconto gestionale le prestazioni dei volontari e i servizi ricevuti a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal D.M. 5.03.2020. È una facoltà. Tuttavia, una volta esercitata, impone coerenza informativa. I valori devono essere dettagliati nel prospetto della relazione di missione.
Il tema più articolato è quello delle transazioni non sinallagmatiche (erogazioni liberali, proventi del 5 per mille, raccolta fondi) che, secondo la regola generale del paragrafo 16 dell'OIC 35, danno luogo all'iscrizione in stato patrimoniale di attività rilevate al fair value alla data di acquisizione, con contropartita a provento nel rendiconto gestionale. Quando l'erogazione è vincolata per decisione dell'organo amministrativo, si rileva un accantonamento alle voci A9) o E8) del rendiconto gestionale, in contropartita alla voce di patrimonio netto AII 2) "Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali", riserva poi rilasciata alle voci A10) o E9) in proporzione all'esaurirsi del vincolo. Se il vincolo è invece apposto dal donatore, le attività trovano contropartita nella voce AII 3) "Riserve vincolate destinate da terzi", con rilascio successivo all'apposita voce di provento o alle voci A10) o E9). Le erogazioni liberali condizionate, soggette a clausola di potenziale restituzione, vengono invece rilevate in contropartita al debito iscritto nella voce D5) "Debiti per le erogazioni liberali condizionate", rilasciato poi al rendiconto gestionale al venir meno della condizione.
Da ultimo, la check-list affronta la prima applicazione dell'Oic 35. Per il primo bilancio redatto secondo il principio, l'ente può scegliere tra 3 modalità: applicazione retrospettiva, con rideterminazione dei dati dell'esercizio comparativo; rideterminazione retrospettiva dei soli valori di attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, con rettifica al saldo di apertura del patrimonio netto; oppure applicazione prospettica dall'inizio dell'esercizio. Con l'emendamento del 2.03.2023, l'Oic ha esteso a tutti gli ETS che, per la prima volta, applicano il principio 2 specifiche semplificazioni, prima riservate ai soli bilanci chiusi al 31.12.2021: la facoltà di non presentare il bilancio comparativo del precedente esercizio e, in caso di applicazione prospettica, la facoltà di non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche intervenute nel corso dell'esercizio qualora la stima risulti eccessivamente onerosa, con obbligo di informativa nella relazione di missione.