ETS diversi da imprese sociali, chiarimenti sul rendiconto per cassa
Arrivano le corrette indicazioni dal dicastero del Lavoro sulle modalità di inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “cassa e banca” nel rendiconto per cassa, utilizzabile dagli enti del Terzo settore.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 14.07.2022, n. 10358, ha fornito chiarimenti in merito al rendiconto per cassa elaborato secondo lo schema di cui al modello “D” del D.M. 39/2020, utilizzabile dagli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro. In particolare, i tecnici di prassi evidenziano che il saldo iniziale delle consistenze liquide dell’esercizio t (ad esempio 2022) coincide con il saldo finale dell’esercizio t-1 (2021), calcolato alla chiusura dell’annualità precedente: il valore di quest’ultimo, inserito nella sezione “Cassa e banca” alla colonna t-1 (2021) rappresenta pertanto, allo stesso tempo, il saldo iniziale di liquidità dell’esercizio corrente t (2022).
Nel corso della gestione dell'anno di riferimento, potrebbe generarsi nuova liquidità o, al contrario, assorbirsi quella esistente. Alla fine dell’esercizio corrente, quindi, nella colonna n, verrà inserito il saldo finale delle disponibilità liquide, pari al valore precedentemente inserito nella colonna n-1 +/- le risultanze dell’esercizio in corso.
Gli ETS che conseguono ricavi sotto i 220.000 euro possono approvare un semplice rendiconto di cassa al posto del bilancio di esercizio.
Per principio di cassa si fa riferimento a un criterio di imputazione dei costi e dei ricavi...