ETS e art. 79-bis: neutralità fiscale sulle plusvalenze figurative
Trasferimento di beni d'impresa alla sfera istituzionale in neutralità fiscale ex art. 79-bis del CTS. Analisi di requisiti, cause di decadenza ed effetti sulle plusvalenze figurative tramite un caso pratico.
Quadro normativo di riferimento - Il recente D.Lgs. 186/2025 ha introdotto nel Codice del Terzo settore (CTS) l'art. 79-bis, una norma fondamentale per regolare il trattamento fiscale del passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale. Questa modifica risponde alla necessità di attenuare il carico impositivo che potrebbe emergere quando un ente adegua la propria qualificazione fiscale ai nuovi criteri del Terzo settore.Scelta della neutralità fiscale - L'articolo attribuisce agli ETS la facoltà di optare per la non concorrenza delle plusvalenze figurative alla formazione del reddito imponibile. In assenza di questa norma, il semplice spostamento "ideale" di un bene dalla sfera d'impresa a quella istituzionale verrebbe tassato come una destinazione a finalità estranee. L'opzione deve essere esercitata esplicitamente nella dichiarazione dei redditi.Quando la plusvalenza diventa tassabile - Il regime di sospensione non è definitivo e cessa in determinati casi, rendendo la plusvalenza tassabile. Nello specifico, essa concorre a formare il reddito imponibile dell'ente quando:- i beni vengono destinati a finalità differenti da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste in origine (es. per attività non di interesse generale);- i beni vengono ceduti a terzi a titolo oneroso;- l'ente ottiene un risarcimento, anche in forma assicurativa, a causa della perdita o del danneggiamento dei beni stessi.In tali casi, la plusvalenza...