ETS e divieto di lucro: parametri per evitare la distribuzione utili
La circolare n. 1/E/2026 fissa presunzioni assolute per identificare la distribuzione indiretta di proventi, dai compensi ai dipendenti agli interessi sui prestiti.
L’assenza di scopo di lucro rappresenta per gli enti del Terzo settore un vincolo tecnico inderogabile: la sua violazione determina la perdita immediata della qualifica di ETS e l’uscita dal Runts, con conseguente perdita dei benefici fiscali e obbligo di devoluzione del patrimonio incrementato. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E/2026, nell’interpretare l’art. 8 del Codice del Terzo settore, chiarisce che il divieto riguarda non solo la distribuzione diretta di utili, ma soprattutto quella indiretta, spesso realizzata tramite pratiche gestionali che mascherano trasferimenti di ricchezza a favore di soci, amministratori o loro familiari. L’Amministrazione Finanziaria individua quindi una serie di comportamenti che costituiscono automaticamente distribuzione vietata, salvo prova contraria rigorosa e documentata.Il primo ambito di attenzione riguarda i compensi. La circolare introduce una presunzione assoluta: costituisce distribuzione indiretta di utili la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni superiori del 40% rispetto ai valori previsti dai Ccnl applicabili alla medesima qualifica. Il superamento della soglia fa scattare l’illecito in modo automatico, a meno che l’ente non dimostri l’esistenza di una professionalità unica e indispensabile per il perseguimento delle finalità civiche. Tale eccezione deve essere analiticamente motivata nella relazione di missione e sottoposta all’approvazione dell’organo di...