Con la circolare 19.02.2026, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate interviene sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore, offrendo indicazioni di rilievo anche ai fini dell’Iva.Il documento chiarisce che l’iscrizione al RUNTS e la qualifica di ETS ai sensi del D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 non determinano automaticamente la soggettività passiva Iva, che continua a fondarsi sui presupposti generali stabiliti dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e, più in generale, dalla direttiva 2006/112/CE.Il punto centrale è la distinzione tra qualificazione civilistica dell’ente e rilevanza oggettiva delle operazioni. L’Iva si applica quando è verificata la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dal richiamato D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Pertanto, un ETS che svolge esclusivamente attività gratuite o finanziate mediante contributi non correlati a specifiche prestazioni resta fuori dal campo di applicazione dell’imposta. Diversamente, la percezione di corrispettivi specifici per servizi o cessioni di beni integra, in linea di principio, il presupposto oggettivo Iva, indipendentemente dalla finalità solidaristica perseguita.La circolare richiama inoltre il necessario coordinamento tra la nozione di “non commercialità” prevista dal Codice del Terzo settore e la disciplina Iva. Un’attività può qualificarsi non commerciale ai fini delle imposte sui redditi, ad esempio perché svolta gratuitamente o con ricavi non superiori ai costi...