ETS, la contabilità separata da vincolo di legge a bussola fiscale
L'obbligo previsto dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore, se gestito con un piano dei conti dettagliato, permette agli enti di stimare in anticipo la convenienza tra regime forfetario e regime ordinario di tassazione.
Per gli enti del Terzo Settore che svolgono anche attività commerciali, la contabilità separata è imposta dall'art. 87, c. 4 D.Lgs. 117/2017, che riprende quanto già previsto dall'art. 144, c. 2, del TUIR per gli enti non commerciali rimasti fuori dal RUNTS. Ridurla a un mero adempimento burocratico significa però perdere di vista il suo valore più concreto: quello di strumento di governo dell'ente, utile ben oltre l'obbligo formale che la impone.Il primo beneficio riguarda la pianificazione fiscale. Separare con precisione ricavi e costi commerciali da quelli istituzionali consente di misurare il margine reale delle attività d'impresa e di valutare per tempo se convenga il regime ordinario (più idoneo per enti con margine tra costi e ricavi irrisorio) oppure quello forfetario dell'art. 80 del Codice o art. 86, riservato a ODV E APS, che calcola l'imponibile applicando ai ricavi un coefficiente di redditività anziché sottrarre i costi effettivi (utile quando la differenza tra costi e ricavi commerciali è rilevante). Senza dati distinti e affidabili questa valutazione resterebbe una scommessa; con una contabilità ben impostata diventa, invece, una scelta consapevole, da rivedere anno per anno.Dal 1.01.2026 la soglia di ricavi per accedere all'art. 86 è stata abbassata da 130.000 a 85.000 euro, per allinearla alla L. 190/2014 e ai vincoli della direttiva Iva, recepita in Italia dalla L. 53/2021. Una soglia più bassa rende ancora più necessario monitorare i...