In relazione all'acquisizione della personalità giuridica con procedura semplificata, consentita dal Codice del Terzo settore agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale (a oggi non ancora istituito), l'intervento correttivo all'art. 22 D.Lgs. 117/2017 viene modificato in modo rilevante rispetto alla prima ipotesi di emendamento, formulata a marzo.
Per gli enti che avessero ottenuto la personalità giuridica secondo il sistema concessorio in base alla procedura vigente, stabilita dal D.P.R. 361/2000, il decreto correttivo in corso di pubblicazione dovrebbe stabilire la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche fino al mantenimento per l'ente dell'iscrizione nel Registro Unico del terzo settore, una volta istituito. Nel periodo di sospensione, gli enti in oggetto non perderebbero la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si renderebbero applicabili le disposizioni del vigente D.P.R. 361/2000.
Per gli enti che acquisiranno l'autonomia patrimoniale perfetta in forza della procedura semplificata, questo implicherebbe, in via indiretta, la non necessità di istituzione di una nuova procedura di attribuzione della personalità giuridica, nemmeno in caso di successiva cancellazione dal Registro e di prosecuzione della propria attività in qualità di enti costituiti ai sensi del Libro Primo del Codice Civile.
La soluzione correttiva...