La Riforma del Terzo Settore ha imposto a ODV, APS ed enti funzionanti in forma di ONLUS l'adeguamento del proprio statuto, finalizzando tale operazione all'acquisizione dei requisiti necessari per l'iscrizione tra gli ETS nel Registro Unico Nazionale di prossimo funzionamento. Il termine, come logica conseguenza dell'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo in questi giorni, è stato nuovamente prorogato dall'entrata in vigore dell'art. 35 D.L. 18/2020 (C.d. “Cura Italia”) al prossimo 31.10. Già la L. 58/2019 (di conversione del D.L. 34/2019) ha permesso a tali soggetti di godere di un maggior periodo per adeguarsi alla nuova normativa effettuando, in via preventiva, le dovute scelte in ordine soprattutto alla transizione dell'ente e alla sua futura collocazione nel mondo variegato degli ETS, con estensione anche alle bande musicali e in generale alle imprese sociali (a loro volta interessate dall'intervento del decreto “Cura Italia”). Già la prima proroga ha, di fatto, risolto ogni problematica inerente alla valutazione della conformità degli statuti adottati alle previsioni di legge, sulla base delle precedenti indicazioni fornite dal Ministero, con la circolare 31.05.2019, n. 13, rimandando la stessa a una fase successiva all'entrata in funzione del RUNTS. Tuttavia, in base al termine stimato in origine (30.06.2020) la stessa potrebbe intervenire anche in un momento precedente al termine prorogato dal D.L. 18/2020, con la logica conseguenza che, in caso di iscrizione al Registro, l'adeguamento statutario dovrebbe comunque prendere forma per gli enti interessati alla transizione in una fase precedente o almeno contestuale all'acquisizione della qualifica di ETS.
Il decreto “Cura Italia” interviene anche aprendo ad un maggior termine (sempre il prossimo 31.10), assegnato in via facoltativa ad APS e ODV iscritte nei relativi registri e enti in forma di ONLUS, per l'approvazione dei bilanci in considerazione del fatto che la scadenza ordinaria (in base alla legge e salve diverse disposizioni statutarie) dell'adempimento spesso da adottare in forma assembleare cadrebbe nel periodo di emergenza sanitaria dichiarato con la delibera del Presidente del Consiglio dei ministri 31.01.2020.
La relazione al decreto specifica come la proroga, del tutto facoltativa e slegata dal funzionamento del singolo ente, risponda all'esigenza di uniformare il termine del periodo di emergenza (6 mesi) con i normali termini procedurali.
In linea con quanto chiarito dall'art. 106 D.L. 18/2020 per le società di capitali, la norma straordinaria deve essere considerata prevalente sia sulle regolamentazioni statutarie interne all'ente (che dovessero prevedere un iter di approvazione con tempistiche differenti), sia rispetto alle previsioni di legge ordinarie anche se non abrogate (il caso tipico è rappresentato dal limite di 4 mesi previsto dall'art. 20-bis D.P.R. 600/1973).
Tuttavia, richiamando quanto ho avuto modo di affermare in un precedente intervento, il maggior respiro offerto dalla nuova proroga non libera gli enti dalle necessarie valutazioni di merito, che potrebbero a questo punto essere opportunamente sottoposte agli organi competenti già in occasione della posticipata approvazione del bilancio. Esse coinvolgono, infatti, aspetti determinanti per il futuro dell'ente stesso, in relazione tanto all'eventuale transizione (ogni forma giuridica, adottabile con l'adeguamento, presuppone infatti modalità di esercizio dell'attività e obblighi specifici), quanto alla valutazione di opportunità offerte dal D.Lgs. 117/2017, a partire dall'opportuna regolamentazione delle attività per arrivare alla non sottovalutabile opzione di attribuzione della personalità giuridica (con la procedura prevista dall'art. 22) e alle scelte in ordine alla struttura stessa dell'ente, con eventuale necessità di nomina di un organo di controllo o di un revisore. La valutazione tempestiva da parte dell'organo amministrativo potrebbe opportunamente essere influenzata positivamente dal maggior termine, portando a scelte ponderate con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
