Coop e terzo settore 25 Febbraio 2022

ETS, rapporti di lavoro e ipotesi di distribuzione indiretta di utili

L’art. 8, c. 3, lett. b) del Codice del Terzo settore vuole evitare la distribuzione indiretta di utili tramite l’applicazione ai lavoratori di retribuzioni sproporzionate rispetto a quanto previsto dai CCNL per le medesime qualifiche.

Fin da principio, la legge delega sulla riforma del Terzo settore (L. 106/2016) si era occupata delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili. La norma prevedeva infatti il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, con ovvi riflessi anche sui rapporti di lavoro degli ETS, laddove gli stessi eroghino compensi o retribuzioni sproporzionati rispetto alle attività svolte. Disciplina - Il D.Lgs. 117/2017 contiene, in ossequio alla citata legge, diverse disposizioni atte a limitare la possibilità di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, tramite corresponsione di compensi o retribuzioni sproporzionate, la qual cosa si riflette inevitabilmente sui trattamenti dei lavoratori negli ETS. Ai sensi dell’art. 8, c. 3, lett. b) D.Lgs. 117/2017 è considerata distribuzione indiretta di utili, e quindi vietata agli ETS, la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. b), g) o h). Deroghe - Il limite del 40% per espressa previsione del legislatore quindi può essere superato, senza...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.