Gli ETS che si avvalgono di prestazioni di lavoro dei volontari devono iscrivere tali soggetti in apposito registro (vidimato) e assicurarli contro le malattie e gli infortuni, nonché per la responsabilità civile, connessa all’attività.
Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Modalità di tenuta del registro dei volontari:
cartacea - Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono;
elettronica - In alternativa gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, cc. 2, 3 e 4 c.c.
Imposta di bollo - L’imposta di bollo sul registro dei volontari non è dovuta ai sensi dell’art. 82, c. 5 D.Lgs. 117/2017.
Contenuto minimo - L'ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario:
il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
la data di inizio e quella (eventuale) di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.
Gli enti possono istituire...