Che l’imprenditore sia processato e condannato per evasione, nonostante alla società rappresentata siano state inflitte sanzioni amministrative per i medesimi fatti, non costituisce una violazione del “ne bis in idem”. L’amministratore può essere legittimamente condannato nel processo penale per gli stessi fatti da cui sia scaturito un avviso d’accertamento diretto alla società amministrata. A ribadire tale principio è stata la III^ Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 25335 depositata lo scorso 7 giugno. L’infondatezza delle doglianze del contribuente in ordine alla violazione del divieto di duplicazione delle sanzioni è stata sancita dalla Suprema Corte, che ha stabilito l’insussistenza dei presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto, a seguito delle medesime condotte, mandando un aspetto ineludibile come l'identità dei soggetti sanzionati.
Invero, nel caso in esame la sanzione risultava inflitta a una società di capitali (una Srl), dotata di autonoma personalità giuridica, mentre il conseguente procedimento penale era stato avviato a carico della persona fisica rappresentante legale dell’ente interessato. Dunque, per l’applicazione del cennato divieto del “ne bis in idem”, deve esserci identità tra soggetti (eadem persona: la stessa persona) sottoposti a una doppia sanzione per...