Il comma 82 della legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 148) aggiunge al c. 3 dell’art. 79 del Codice del Terzo settore, dopo la lett.-b), la lett. b/bis): “le attività dei cui all’articolo 5 comma 1, lettera a) b) c), se svolte da fondazioni, da ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi”.
A vantaggio di questi enti la legge di bilancio introduce una eccezione al criterio generale relativo alla natura dell’attività, posto dall’art. 79, c. 2 del D.Lgs. 117/2017, secondo il quale le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore si considerano non commerciali solo se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi non superiori ai costi effettivi. L'art. 79, c. 2-bis, allo scopo di dare flessibilità nella gestione, senza compromettere la posizione fiscale dell’ente prevede che “le attività di cui al comma 2, si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i costi relativi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi”.
La non commercialità dell’attività, come si vede, prescinde dai criteri previsti dal TUIR in materia di attività commerciale degli enti non...