A partire dal 1.01.2026 il sistema fiscale delle organizzazioni non lucrative entra in una fase di profonda trasformazione: l’Anagrafe Onlus viene soppressa e gli enti ancora presenti nell’elenco al 31.12.2025 devono decidere se acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (ETS). Per farlo, è necessario presentare domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro il 31.03.2026, nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 117/2017. Il termine vale anche per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare. La scelta non è meramente formale, poiché incide direttamente sul regime Iva applicabile alle attività assistenziali, sanitarie, educative e socio sanitarie elencate nell’art. 10, c. 1, nn. 15), 19), 20) e 27-ter) D.P.R. 633/1972, tradizionalmente svolte dalle Onlus.
Il principale nodo interpretativo riguarda la possibilità, per le ex Onlus intenzionate a iscriversi al Runts, di applicare l’esenzione Iva già dal 1.01.2026, pur non avendo ancora presentato l’istanza. Il dubbio nasce dal fatto che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, la qualifica di Onlus non rientra più tra i presupposti soggettivi che consentono l’accesso all’esenzione. L’art. 3, c. 2, lett. b) D.Lgs. 186/2025 ha infatti modificato l’art. 10 D.P.R. 633/1972, sostituendo il riferimento alle Onlus con quello agli enti del Terzo settore. Per alcune specifiche fattispecie, inoltre, l’esenzione è riconosciuta solo agli ETS che non assumono la forma delle imprese sociali costituite secondo il modello societario disciplinato dal Titolo V, Libro V, del Codice Civile.
Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, in occasione di un incontro con la stampa specializzata e di successive videoconferenze, ha fornito un chiarimento di immediata rilevanza operativa. L’Amministrazione ha ritenuto che le ex Onlus possano applicare l’esenzione Iva sin dal 1.01.2026 anche prima della presentazione dell’istanza, a condizione che questa sia trasmessa entro il 31.03.2026 e venga successivamente accolta. Tale interpretazione si fonda sull’effetto retroattivo dell’iscrizione al Runts: se la domanda è completa e approvata, la qualifica di ETS decorre dall’inizio del periodo d’imposta, assicurando continuità rispetto al precedente regime agevolato ed evitando passaggi intermedi tra regimi Iva differenti.
Resta tuttavia un profilo critico. In caso di diniego dell’iscrizione o di mancato perfezionamento dell’iter, l’ente dovrà rettificare le fatture emesse in esenzione e applicare il regime Iva ordinario, con possibile applicazione dell’aliquota del 22% sulle prestazioni rese. Le conseguenze economiche possono essere rilevanti, motivo per cui è opportuno valutare con attenzione la solidità dei requisiti prima di avvalersi della continuità fiscale nella fase iniziale del 2026.
Il tema si collega anche al nuovo assetto Iva delle imprese sociali. Dal 2026, le imprese sociali costituite in forma non societaria rientrano tra i soggetti che possono applicare l’esenzione prevista dall’art. 10, nn. 15), 19), 20) e 27-ter) D.P.R. 633/1972.
Esenzione non valida invece per le imprese sociali costituite nelle forme societarie disciplinate dal Libro V, Titolo V, del Codice Civile, che invece possono applicare l’aliquota ridotta del 5% (non adottabile dalle imprese sociali non società) per le prestazioni di cui all’art. 10, c. 1, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter), rese in favore dei soggetti svantaggiati, ai sensi della Tabella A, parte II bis, del D.P.R. 633/1972, come modificata dal D.Lgs. 186/2025.
Il 2026 si configura dunque come un anno di transizione, nel quale la continuità del regime Iva è garantita solo se l’ente rispetta puntualmente scadenze e requisiti. Una gestione attenta dei primi mesi dell’anno è essenziale per evitare rettifiche onerose e assicurare un ingresso ordinato nel nuovo quadro fiscale del Terzo settore.
