Il contributo 2022 andava versato a giugno (40%) e a novembre (60%) 2022, salvo l’eventuale conguaglio (se dipendente dalle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023) entro marzo 2023 dai soggetti del settore energia e carburanti nella misura del 25% dell’incremento del saldo operazioni (attive meno passive e al netto dell’Iva) del periodo 1.10.2021-30.04.2022 rispetto al periodo 1.10.2020-30.04.2021 risultanti dalla LiPe, con esclusione per i soggetti con incremento inferiore al 10% oppure pari o inferiore a 5 milioni di euro, nonché (previsione legge di Bilancio 2023) con volume d’affari 2021 derivante per più del 25% da attività diverse da quelle individuate dalla norma. I citati soggetti devono assolvere gli obblighi dichiarativi nel quadro CS del modello Iva in scadenza il prossimo 2.05.2023.
Il versamento del contributo 2023 - che coinvolge una platea molto più ampia, non essendo prevista l’esclusione per gli extraprofitti under 5 milioni - va invece messo in agenda per fine giugno 2023 (o luglio nel caso di approvazione lunga del bilancio) nella misura del 50% dell’eccedenza del reddito Ires 2022 (periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023) rispetto alla media dei redditi conseguiti nel periodo 2018-2021 (i 4 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1.01.2022), nel limite massimo del 25% del patrimonio 2021 (esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2022), con esclusione dei soggetti con incremento inferiore al 10%, con volume di ricavi 2022 derivante per più del 25% da attività diverse da quelle individuate dalla norma. Il contributo per il 2023, da dichiarare nel quadro RQ (sezione XXVII) del modello Redditi 2023 in scadenza nel prossimo mese di novembre, riguarda solo i soggetti passivi Ires con esclusione degli enti non commerciali di cui all'art. 73, lett. c) del Tuir; sono esclusi i soggetti Irpef.
L’Agenzia (circolare 4/E/2023) ha confermato (a titolo indicativo ma non necessariamente esaustivo) che i codici Ateco che individuano le attività coinvolte dal contributo 2023 sono i seguenti, gli stessi già individuati (circolari nn. 22 e 25/E/2022) per il contributo 2022:
- 6.20.00 Estrazione di gas naturale;
- 19.20.10 Raffinerie di petrolio;
- 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
- 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
- 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
- 35.11.00 Produzione di energia elettrica;
- 35.14.00 Commercio di energia elettrica;
- 35.21.00 Produzione di gas;
- 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;
- 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
- 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
