RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 27 Gennaio 2020

F24, dubbi sulle sanzioni in caso di mancato utilizzo dei servizi web

Per i crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, si rendono applicabili le disposizioni relative all'obbligo dei canali telematici delle Entrate, ma non è chiaro cosa rischia chi invia le deleghe con home banking, sistemi bancari o postali.

L'art. 3, c. 2 D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, ha introdotto alcune modifiche all'art. 37, c. 49-bis D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, al fine di estendere l'obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per la presentazione delle deleghe modello “F24” contenenti compensazioni. L'obbligo, vigente dal 27.12.2019 ma in pratica applicabile dal 1.01.2020, come da risposta fornita nell'ambito del recente VideoForum2020, scatta per i crediti maturati negli anni d'imposta 2019 e seguenti, tenendo ulteriormente conto che i crediti del 2018 potranno essere compensati alla vecchia maniera (servizi telematici bancari) fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui dell'anno precedente (appunto 2018) dovranno essere “rigenerati”. Quindi, lavoratori autonomi, imprese e privati cittadini dovranno utilizzare i servizi (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”), anche tramite intermediari, per le compensazioni orizzontali di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, alle imposte sostitutive e all'Irap, nonché ai crediti d'imposta da inserire nel quadro “RU” della dichiarazione dei redditi; restano escluse soltanto le compensazioni verticali (o interne)...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.