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Imposte e tasse 12 Ottobre 2022

F24 per rimessione in bonis comunicazioni di cessione

La risoluzione n. 58/E/2022 fornisce istruzioni per la compilazione del modello per il versamento della sanzione pari a € 250.

Entro il 30.11.2022 è possibile procedere alla remissione in bonis inviando le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura, il cui invio è già scaduto il 29.04.2022, per le quali è stato omesso l’invio. Entro lo stesso termine è possibile procedere alla correzione delle comunicazioni già inviate con errori sostanziali (è possibile sanare, se lo si desidera, anche le comunicazioni inviate con errori formali). Ciò può avvenire se il credito generato dalla prima comunicazione è stato rifiutato dal cessionario o dal fornitore oppure, in caso contrario, se è stata inviata all’Agenzia delle Entrate l’istanza di “annullamento dell’accettazione del credito” tramite Pec. Con la remissione in bonis si viene a creare una via d’uscita per disinnescare totalmente o parzialmente i contenziosi iniziati dopo il 29.04.2022, rettificando errori come quelli che incidono sui limiti di spesa o quelli relativi ai codici lavori non corretti. La risoluzione n. 58/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione del mod. F24 Elide per il versamento della sanzione pari a € 250, al fine di aderire alla remissione in bonis: campo “contribuente”: vanno indicati i dati del titolare della detrazione; campo “coobbligato”: vanno riportati i dati del primo cessionario o del...

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