La L. 11.12.2016, n. 232 introduceva all’art. 25-ter D.P.R. 600/1973 l’attuale c. 2-bis, ossia:
- il versamento della ritenuta di cui al c. 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di € 500;
- il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30.06 e il 20.12 di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.
- nel 1° semestre 2021 il condominio ALFA effettua una serie di RA per totali € 400: può effettuare un unico versamento entro il 30.06 di € 400;
- se il condominio ALFA invece rileva RA nel mese di gennaio per € 300 e nel mese di febbraio per € 250, effettua il versamento il 16.03, avendo superato nel mese di febbraio la soglia di € 500; si veda la circolare 7.04.2017 n. 8/E, dove si afferma che il condominio può continuare a effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a € 500.
Non ho trovato granché sul compenso a banche e Poste per gli F24 (a parte la circolare del MEF 27/1999, art. 18 della Convenzione ABI-MEF): le commissioni dovrebbero essere di € 3,49 per ogni F24 cartaceo per le banche e € 5,63 per le Poste (il motivo della differenza non mi è molto chiaro): in pratica, Sandro versa le ritenute del condominio che, in molti casi, sono forse sufficienti a pagare le commissioni dello Stato alla banca.
In base a dati risalenti al 2014, il sistema bancario incassava versamenti F24 per circa € 477 miliardi, un bell’affare. Ora come ho avuto modo di indicare sopra, non si vede per quale motivo non si ritenga di introdurre un importo minimo di versamento su ciascuna fattura di almeno di 10 o 12 euro, somma comunque non sufficiente a giustificare il versamento medesimo, la CU ed il 770.
D’altronde non si inneggia alla semplificazione?
