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Imposte e tasse 02 Aprile 2021

Facoltativa separazione delle attività Iva dell’azienda agricola

La possibilità prevista dall’art. 36, c. 3 D.P.R. 633/1972 per le attività effettivamente distinte deve essere valutata per un’attenta pianificazione fiscale.

La separazione delle attività ai fini Iva è un’azione prevista dall’art. 36, D.P.R. 633/1972, che distingue 2 macro casistiche ben precise, vale a dire la separazione obbligatoria e quella facoltativa. La prima, sulla quale non ci soffermeremo, deve obbligatoriamente avvenire in caso di contemporaneo esercizio di attività d’impresa e di lavoro autonomo, di attività con regimi particolari di determinazione dell’Iva e di attività con determinazione dell’imposta con i metodi ordinari. La separazione facoltativa, prevista al c. 3 del citato art. 36, è consentita nella situazione in cui in capo alla medesima impresa vengono svolte più attività effettivamente distinte ed obiettivamente autonome ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa, così come riportato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrare 5.05.2008, n. 184/E. Tale affermazione porta alla considerazione che le attività debbano essere individuate e distinte da codici attività Ateco differenti (anche se recente prassi, C.M. 19/E/2018, ritiene che la mancanza di codici Ateco diversi non è necessariamente causa ostativa) e soprattutto che siano suscettibili di essere distinte in base a criteri oggettivi. Chiaramente la convenienza nell’adottare la separazione delle attività è verificata quando ho un regime Iva che non mi consente una detraibilità...

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