Coop e terzo settore 13 Giugno 2022

Fallibilità delle associazioni non profit

Nonostante la volontà di conseguimento di scopi istituzionali che prescindono dal risultato profittevole sotto forma di utile commerciale, non si può escludere a priori l’assoggettamento a procedure fallimentari, ricorrendone i presupposti.

La situazione è puntualizzata dalla Cassazione nell’ordinanza 10.02.2022, n. 4418. Il caso riguarda un’associazione operante nel settore della formazione professionale con entrate sia da contributi pubblici che da corrispettivi. La Corte di Cassazione ha focalizzato l’attenzione sul requisito (oggettivo) delle modalità commerciali ravvisate nell’assenza di gratuità della prestazione e nell’attitudine dell’Ente a conseguire un risultato economico. Il riferimento che si riscontra nell’ordinanza è l’art. 1, c. 1, L.F., che deve essere letto in combinato disposto con l’art. 2082 c.c., in forza del quale “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. In tale contesto, il Giudice ha equiparato l’Associazione ricorrente a un imprenditore che eserciti attività commerciale e, pertanto, assoggettabile al fallimento. È stato, in particolare, considerato quale elemento sintomatico della commercialità, il concetto di “lucro oggettivo” che si discosta dal mero scopo di lucro. Il primo verte su una tendenziale proporzionalità costi/ricavi a prescindere dalla natura soggettiva dell’Ente stesso. Il fattore dirimente per la commercialità, secondo la Corte, sarebbe l’esercizio di un'attività economica...

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