Partendo dal presupposto che sia da escludere l'assunto secondo cui l'amministratore di società di capitali goda, quand'anche nominato a tempo indeterminato, di un diritto di preavviso che sia assistito di una tutela di carattere reale, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 6.11.2018, n. 30542, ha stabilito che la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese del nuovo amministratore non preclude il diritto di quest'ultimo di chiedere il fallimento in proprio della società. I giudici ritengono che soccorra al proposito, se non altro, la disciplina propria del contratto del mandato che, com'è noto, costituisce la figura sistematica di riferimento di base per la disciplina del rapporto di amministrazione di società. Dispone infatti la norma dell'art. 1723, c. 1 C.C. che il mandante può revocare il mandato, ma se era pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa di revoca.
Secondo i comuni principi della materia negoziale, pertanto, il contratto di amministrazione produce di per sé effetti dal momento della sua conclusione; così come la revoca prende effetto, per sé, non appena venga comunicata all'amministratore che la subisce. Questa regola vale, in linea di principio, anche per quella parte del rapporto di amministrazione che (in addizione a quella gestoria) è costituita dalla funzione rappresentativa.
Non risulta per nulla...