L'infruttuosità della procedura concorsuale a cui può essere assoggettato il debitore ceduto è uno dei presupposti che rendono possibile emettere note di variazione IVA in diminuzione; occorre però stabilire se il soggetto legittimato all'emissione delle note sia il cedente oppure il cessionario. Per effetto del contratto di cessione e del conseguente trasferimento della titolarità del diritto di credito, il cessionario è sicuramente il soggetto legittimato a insinuarsi al passivo fallimentare del debitore ceduto e sarà quindi nei suoi confronti che la procedura verrà eventualmente dichiarata infruttuosa. Non è però scontato che il cessionario sia anche colui che può procedere all'emissione delle note di variazione IVA in diminuzione. Infatti, poiché la cessione del credito può avvenire con clausola pro soluto o pro solvendo, è necessario verificare in entrambe le ipotesi il soggetto nei cui confronti la procedura concorsuale si rivela infruttuosa non tanto nella forma, quanto nella sostanza.
Con la cessione pro soluto il cedente esce completamente di scena in quanto è chiamato a garantire soltanto l'esistenza del credito ma non il buon fine dell'operazione; quindi, le vicende successive alla cessione non lo riguardano più, né da un punto di vista formale né da quello sostanziale. Ne deriva che in caso di impossibilità di...