RICERCA ARTICOLI
Società 18 Settembre 2018

Soci finanziatori postergati nel fallimento della Spa


La Corte di Cassazione civile, sez. I, con la sentenza 20.06.2018, n. 16291, ha stabilito che in caso di fallimento è applicabile la norma di cui all'art. 2467 C.C. ai finanziamenti conferiti dai soci delle società per azioni, i quali verranno quindi pagati per ultimi. La ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dettato dall'art. 2467 C.C. per le società a responsabilità limitata, consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. Si è detto, proseguono i giudici, che tale principio è estensibile alle società azionarie a valle di una valutazione in concreto, dovendosi segnatamente valutare se la società, per modeste dimensioni o per assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o comunque ristretta), sia idonea di volta in volta a giustificare l'applicazione della disposizione citata (Cass. sent. 14056/2015). Inoltre, rileva la Suprema Corte, essendo l'art. 2467 C.C. espressamente richiamato dall'art. 2497-quinquies C.C. rispetto ai rapporti di finanziamento infragruppo tra società controllanti e controllate, qualunque ne sia il tipo, non se ne può sostenere...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.