La Corte di Cassazione civile, sez. I, con la sentenza 20.06.2018, n. 16291, ha stabilito che in caso di fallimento è applicabile la norma di cui all'art. 2467 C.C. ai finanziamenti conferiti dai soci delle società per azioni, i quali verranno quindi pagati per ultimi. La ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dettato dall'art. 2467 C.C. per le società a responsabilità limitata, consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento.
Si è detto, proseguono i giudici, che tale principio è estensibile alle società azionarie a valle di una valutazione in concreto, dovendosi segnatamente valutare se la società, per modeste dimensioni o per assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o comunque ristretta), sia idonea di volta in volta a giustificare l'applicazione della disposizione citata (Cass. sent. 14056/2015). Inoltre, rileva la Suprema Corte, essendo l'art. 2467 C.C. espressamente richiamato dall'art. 2497-quinquies C.C. rispetto ai rapporti di finanziamento infragruppo tra società controllanti e controllate, qualunque ne sia il tipo, non se ne può sostenere...