RICERCA ARTICOLI
Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 29 Giugno 2026

Falsa asseverazione superbonus: il 110% cade per intero

La Cassazione penale conferma una linea molto severa: i lavori completati dopo un’attestazione non veritiera non salvano il credito d’imposta e non riducono il profitto sequestrabile.

La falsa asseverazione superbonus non può essere neutralizzata con l’esecuzione successiva dei lavori. È questo il punto, piuttosto netto, che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione penale, 12.05.2026, n. 21670. Il principio ha un peso pratico rilevante, perché sposta l’attenzione dal risultato finale del cantiere al momento in cui il credito fiscale viene generato. Se l’attestazione posta alla base del beneficio rappresenta una realtà non vera, il credito nasce viziato. E quel vizio non viene cancellato dal completamento tardivo delle opere.La vicenda riguardava un intervento agevolato con superbonus. Secondo l’impostazione accusatoria, gli indagati avrebbero prodotto crediti d’imposta attraverso un’attestazione di avanzamento lavori non corrispondente alla situazione effettiva del cantiere. Alla data indicata nei documenti, le opere risultavano eseguite solo in misura molto limitata. La difesa aveva provato a valorizzare un dato successivo: i lavori, in seguito, sarebbero stati portati avanti e almeno in parte completati. Da qui la tesi della riduzione del profitto confiscabile, limitandolo alla differenza tra il credito effettivamente spettante e quello indebitamente fruito.La Corte di Cassazione non segue questa ricostruzione. Per i giudici, nel sistema del superbonus, la veridicità dell’asseverazione è un presupposto essenziale dell’agevolazione. L’art. 119 D.L. 34/2020 assegna alle attestazioni tecniche una funzione centrale. Esse non...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.