Di fronte a contestazioni per fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, le attestazioni della regolarità contabile e documentale, nonché il pagamento delle predette operazioni, non rappresentano fattori decisivi ai fini difensivi se lo scopo è sconfessare l'ipotesi di falsità nelle fatturazioni. Tale canone argomentativo emerge dall'ordinanza della Cassazione Civ. Sez. VI -Ord. 3.04.2019, n. 9312, avente ad oggetto il ricorso di un imprenditore contro l'irrogazione di sanzioni a seguito di PVC della Guardia di Finanza in cui cui venivano contestate la deduzione di costi e la detrazione dell’IVA, in quanto afferenti a fatturazioni ritenute relative a operazioni in realtà mai poste in essere.
Invero, i giudici del Supremo consesso, rigettando il ricorso del contribuente, attestano la corretta applicazione dei principi di diritto che la CTR (appellata) già aveva applicato, non ritenendo sufficienti, ai fini dell’onere della prova incombente sul contribuente, né la regolarità formale della contabilità, nè tantomeno le evidenze contabili a supporto della concreta effettuazione dei pagamenti. La pronuncia pone in rilievo la correttezza espositiva dell’onere probatorio, evidenziando tuttavia la carenza di istanze difensive ancorate sulla mera dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’operazione fatturata. L’onere della prova gravante sul...