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Imposte e tasse 21 Novembre 2022

Faq sull’autodichiarazione aiuti di Stato

Non è chiaro se debbano essere considerati gli interessi in caso di riallocazione dalla sezione 3.1 alla sezione 3.12 (regolamento Ce 794/2004).

La riallocazione di un aiuto dal 1° al 2° periodo della sezione 3.1 deve essere gravato degli interessi (regolamento Ce 794/2004), i quali “peseranno” sul 2° limite. Non è altrettanto chiaro se tali interessi debbano essere considerati anche in caso di riallocazione dalla sezione 3.1 alla sezione 3.12. Modello - Dall’esame del modello emerge che: l’eccedenza degli aiuti della sezione 3.1 nel 1° periodo (fino al 27.01.2021) può essere allocato in 3 direzioni: a valere sul massimale della stessa sezione per il periodo successivo, a valere sul massimale della sezione 3.12 ante 28.01.2021 o su quello successivo; l’eccedenza della sezione 3.1 del 2° periodo (dal 28.01.2021) può essere allocata solo a valere sul massimale della sezione 3.12 del medesimo periodo; l’eccedenza della sezione 3.12 ante 28.01.2021 può essere allocata a valere sul massimale del periodo successivo, mentre un’eccedenza di tale sezione, verificatasi dopo il 27.01.2021, non sembra possa avere altro rimedio che quello della restituzione o della decurtazione da successivi aiuti. Sembrerebbe che l’allocazione con "salto di periodo" sia gravata di interessi, ma quando si passa da una sezione all’altra nell’ambito dello stesso periodo gli interessi non dovrebbero essere dovuti. Tuttavia, le Faq dell’Agenzia delle Entrate non sembrano dello stesso avviso. Le Faq...

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