L'art. 1, cc. 376-384 L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo strumento giuridico con il quale le società di cui al Libro V, Titoli V (Snc, Sas, Spa e Srl) e VI (cooperative e mutue assicuratrici) del Codice Civile, nel rispetto delle relative discipline, possono perseguire congiuntamente scopi di lucro e una o più finalità di beneficio comune: la società benefit. Sono escluse le cooperative sociali e le imprese sociali, perché realtà senza scopo di lucro ab origine. Le finalità di beneficio comune devono generare effetti positivi o riduzione di quelli negativi e vanno intese quale modo di agire responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. Secondo la norma sono “altri portatori di interesse” il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività della società: lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, Pubblica Amministrazione e società civile.
Le finalità di beneficio comune devono essere specificamente indicate nell'oggetto sociale e il loro raggiungimento deve avvenire attraverso una gestione finalizzata a bilanciare gli interessi dei soci con quelli delle categorie sopra indicate. In base alla disciplina per la propria forma giuridica, la società benefit deve individuare il soggetto o i soggetti (interni) responsabili a cui affidare funzioni e compiti per la citata gestione; l'inosservanza degli obblighi in capo a questi soggetti può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, con l'applicazione delle misure disposte dal Codice Civile per la responsabilità degli amministratori, in relazione al tipo di società.
Le società già costituite che intendono perseguire finalità sociali devono modificare lo statuto secondo le regole di riferimento per il tipo di società, quindi procedere al deposito, iscrizione e pubblicazione degli atti; inoltre, alla denominazione sociale possono aggiungere le parole “Società benefit” o il solo acronimo “SB” nella documentazione e nelle comunicazioni a terzi. Altra caratteristica della società benefit è l'obbligo di stesura di una relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, i cui punti da trattare riguardano:
- descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni posti in essere dagli amministratori per il conseguimento delle finalità di beneficio comune, e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione sviluppato da un ente non controllato o collegato alla stessa società secondo l'allegato 4 alla norma, comprendente le aree di analisi: governance, rapporti con i lavoratori, rapporti con gli altri portatori di interesse e ambiente (allegato 5 alla norma);
- descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
La società benefit deve pubblicare la relazione annuale sul proprio sito Internet, se esistente, e qualora non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e a quelle del codice del consumo, il cui controllo è demandato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Lo scopo è garantire la corretta informazione al mercato circa il concreto perseguimento delle finalità ulteriori rispetto al mero profitto, al fine di evitare che società che non realizzino tali finalità godano di vantaggi competitivi e reputazionali rispetto alle altre società.
Punto critico è il trattamento fiscale: infatti la norma nulla dice a riguardo della possibile deducibilità di costi e oneri relativi alle attività benefiche che la società benefit è obbligata a perseguire.
