Il settore farmaceutico risulta ancora disciplinato da un impianto normativo di vecchia origine, nonostante sia stato oggetto di modifiche e integrazioni nel corso degli anni '90.
La gestione delle farmacie comunali rientra nel novero del più grande servizio di interesse pubblico riguardante l'assistenza farmaceutica, anche se la costituzione e la gestione di farmacie comunali risale storicamente al R.D. n. 2578/1925 in tema di municipalizzazione dei servizi pubblici locali.
L'abolizione sia del D.L. 112/2008, sia del D.L. 135/2009 ha definitivamente ricondotto i metodi di gestione delle sedi farmaceutiche sotto l'imperio della disciplina unitaria ed esclusiva recata dall'art. 113 del TUEL, onde non vi sono più, quand'anche vi fossero mai state, preclusioni all'in house providing.
Pertanto, ogni Comune potrà gestire le proprie farmacie tramite alcuni modelli standardizzati, riconducibili a quelli menzionati nell'art. 9, c. 1 della legge speciale (Legge n. 475/1968 e s.m.i.): in economia, tramite azienda speciale, mediante consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari, oppure tramite società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio in farmacie di cui il Comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il...