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Revisione 18 Agosto 2021

Fascicolazione e documentazione del lavoro di revisione

L’archiviazione delle carte di lavoro da parte del revisore è un’attività estremamente importante che permette di evidenziare come egli è giunto a formarsi e ad esprimere, tramite gli elementi probativi raccolti, un giudizio sul bilancio esaminato.

L’art. 10-quater, c. 7, D.Lgs. n. 39/2010, stabilisce che il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione (c.d. dossier di revisione) per ogni revisione legale svolta, comprendente tutti gli elementi significativi attinenti al lavoro compiuto. Il principio ISA Italia 230 a riguardo indica le regole inerenti alla responsabilità del revisore nel predisporre la documentazione della revisione contabile del bilancio. La “finalità” della conservazione delle carte di valoro della revisione è quello di fornire l’evidenza degli elementi probativi a supporto delle conclusioni del revisore e l’evidenza che il lavoro di revisione sia stato pianificato e svolto in conformità ai principi di revisione ed alle norme di legge e regolamentari di riferimento. Le carte di lavoro sono inoltre utili al perseguimento di ulteriori finalità, come ad esempio: dimostrare la bontà del lavoro svolto ai fini della tutela della sfera professionale e patrimoniale del revisore, nel caso di azioni di responsabilità; formalizzare l’attività svolta da un eventuale team di revisione; mantenere evidenze documentali utili anche per i futuri incarichi di revisione; permettere lo svolgimento del riesame del lavoro, anche ai fini del sistema di controllo interno della qualità (in conformità al principio internazionale sul controllo della qualità ISQC...

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